Audizione informale dopo il licenziamento: illegittimità
Il colloquio informale, in caso di licenziamento per giusta causa del lavoratore, non assolve il pieno esercizio del diritto di difesa di quest’ultimo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per gravissimo abuso di fiducia e lesione del patrimonio aziendale.
Nel ritenere illegittimo il licenziamento, i giudici hanno affermato la violazione dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori in quanto il dipendente aveva fornito per iscritto le proprie giustificazioni ed aveva espressamente richiesto di essere ascoltato sui fatti addebitati, mentre il licenziamento era stato adottato senza la previa audizione.
Secondo la Corte Suprema, il colloquio informale avvenuto dopo la ricezione della lettera di contestazione non poteva ritenersi equipollente alla audizione perché avvenuto prima ancora della lettera di giustificazioni inviata dal lavoratore il giorno successivo e perché in sede di audizione il lavoratore medesimo avrebbe potuto farsi assistere da un rappresentante sindacale.
Dunque, il colloquio informale, per le modalità temporali in cui era avvenuto nella specie, non avrebbe potuto essere ritenuto equipollente ad una audizione espletata dopo una accurata e meditata conoscenza delle contestazioni disciplinari rispetto alle quali il Legislatore, in via generale, concede un termine di 5 giorni per difendersi.
In conclusione, non è adeguato il colloquio informale ad assolvere il pieno esercizio del diritto di difesa, in quanto a fronte di una richiesta contenuta nelle giustificazioni presentate il giorno successivo e, quindi, tempestivamente, in cui si precisava di essere in attesa di convocazione, la locuzione adoperata dal ricorrente – “finanche” – non avrebbe potuto avere altro significato che quello di volere essere ascoltato sui fatti addebitati.