Approvato in via definitiva il DDL concorrenza

Approvato in via definitiva il DDL concorrenza: novità per la previdenza complementare

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza, nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Fra le disposizioni, alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il Legislatore, nel dettaglio, interviene sui profili:
– della destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto. Si prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano anche stabilire una percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto maturando da destinare alle forme in oggetto e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia pari al 100%;
– del diritto all’anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell’attività lavorativa. Il Legislatoremodifica la norma sul diritto all’anticipo della prestazione pensionistica complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ad un determinato limite, pari a 24 mesi (in luogo dei 48 attualmente previsti). Inoltre, nel confermare che il diritto all’anticipo sia consentito fino a 5 anni prima del conseguimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, introduce la possibilità che lo statuto ed il regolamento della forma pensionistica complementare elevino il medesimo limite fino a 10 anni. Inoltre, l’ordinamento interno della forma pensionistica complementare può limitare il diritto all’anticipo ad una parte della prestazione e l’aderente può richiedere la liquidazione in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;
– dei riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario. Il nuovo intervento normativo stabilisce, con riferimento all’esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, che tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare.

Si prevede, infine, la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale – da convocarsi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

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